

128. La Costituzione: matrici ideali e ipotesi di revisione.

Da: P. Barile, Dalla Resistenza alla Costituzione, in
Cinquant'anni di Repubblica italiana, a cura di G. Neppi Modona,
Einaudi, Torino, 1996.

Il testo definitivo della Costituzione, approvato il 22 dicembre
del 1947, era il risultato di uno sforzo unitario di tutte le
correnti politiche presenti nella costituente. Lo ricorda nel
seguente passo l'insigne costituzionalista Paolo Barile, il quale
parla delle tre fondamentali matrici ideali della Costituzione -
quella cattolico-democratica, quella di ispirazione marxista e
quella liberaldemocratica -, individuando anche gli articoli del
testo costituzionale che conservano tracce evidenti di ciascuna
di esse.  Al di l degli inevitabili compromessi, determinati
dalle posizioni antitetiche delle tre diverse ideologie e
chiaramente rinvenibili in alcune norme, la comune base
antifascista e l'impianto fortemente garantista consentono di
parlare della Costituzione come espressione non di maggioranza,
ma di tutti, di patto in cui si riconobbero tutte le forze
politiche. Barile avverte infine sui rischi connessi con i
progetti di revisione, bocciando come contrario al nostro
ordinamento democratico il ricorso ad una nuova assemblea
costituente e ricordando che anche l'art. 138, che si occupa
specificatamente della materia, andrebbe aggiornato per impedire
che, data l'entrata in vigore del nuovo sistema elettorale
maggioritario, le minoranze non siano sufficientemente garantite.


Parlare di ispirazione ideale della Costituzione italiana
presuppone una riflessione sul nesso fra i contenuti
costituzionali e le idee e i programmi dei partiti, soprattutto
delle tre maggiori forze politiche - democrazia cristiana, partito
socialista e partito comunista - presenti nell'Assemblea
Costituente. [...] A parte le minoranze liberali e repubblicane,
che affondavano le loro radici nel periodo risorgimentale, i
grandi partiti di massa erano di origine assai recente: fine
Ottocento per il partito socialista; 1921 per il partito
comunista; primi anni del secolo per il partito popolare, che si
presentava come partito democristiano, rifondato nel 1942-1943,
negli stessi anni in cui erano venute a esistenza le due
formazioni minori del partito d'azione e della democrazia del
lavoro.
Il ventennio fascista aveva poi troncato ogni libera esperienza
istituzionale e lo stesso libero sviluppo delle organizzazioni
politiche; i primi anni dopo la caduta del fascismo erano inoltre
caratterizzati dalla provvisoriet e dalle impellenti esigenze
della lotta armata, dalla precariet della situazione economica e
sociale, cio da una situazione assai poco idonea a una tranquilla
e serena elaborazione dei temi costituzionali.
Nel periodo costituente i partiti riproposero quindi le proprie
ispirazioni ideali, sulla base delle elaborazioni culturali e
istituzionali allora disponibili, che certamente risentivano della
lunga parentesi del ventennio fascista. Terreno comune era la
matrice antifascista delle forze politiche presenti all'Assemblea
Costituente, ma sul terreno dei contenuti quelle forze esprimevano
posizioni talvolta antitetiche. E'  questa la ragione per cui si 
soliti parlare della Costituzione come confluenza in compromesso
delle tre grandi correnti ideali e di pensiero che si ponevano,
ciascuna per la sua parte, agli antipodi della concezione
totalitaria dello stato fascista: quella cattolico-democratica,
quella di ispirazione marxista, quella liberaldemocratica.
In effetti, di queste tre matrici ideali vi sono tracce evidenti
nella Costituzione del 1948. Il filone cattolico-democratico,
rappresentato dal partito di maggioranza relativa all'Assemblea
Costituente, trova espressione, tra l'altro, nell'ispirazione
personalista e nell'attenzione per le comunit intermedie (art.
2), nell'idea di una comunit internazionale che assicuri la pace
e la giustizia tra le nazioni (art. 11), nella riconferma dei
patti lateranensi (art. 7), nell'attenzione per i diritti della
famiglia (artt. 29 e 30) e per la scuola privata (art. 33), nel
favore per le forme di attivit economica basate sulla
cooperazione tra capitale e lavoro (artt. 44, 46 e 47). Anche sul
terreno dell'organizzazione dei poteri dello stato sono
riscontrabili aspetti che riflettono postulati e programmi del
cattolicesimo democratico, dal primato del parlamento al
regionalismo politico e amministrativo, dagli istituti di
democrazia diretta al controllo giurisdizionale della Corte
Costituzionale.
Non altrettanto evidenti sono le tracce dell'ispirazione della
cultura marxista, sia per i limiti di approfondimento e di
elaborazione giuridico-istituzionale dei due partiti della
sinistra, sia perch socialisti e comunisti non pretesero di
impostare una costituzione modellata sui loro programmi, ma si
limitarono a rivendicare la pi ampia affermazione dei diritti di
libert e un ordinamento in cui trovasse espressione la sovranit
popolare mediata attraverso i partiti di massa, rinviando a un
momento successivo l'eventuale trasformazione del paese in senso
socialista. L'influsso della cultura marxista  comunque
riconoscibile nei temi dell'eguaglianza sostanziale (art. 3 comma
2), del diritto al lavoro (art. 4) e dei diritti del lavoro
(artt. 35 e seguenti), del governo pubblico dell'economia o,
quantomeno, nelle regole imposte dallo stato nel governo
dell'economia, al fine di garantire la libert della concorrenza e
di evitare la formazione di monopoli pubblici o privati (artt. 41,
42 e 43), del ruolo dei partiti politici (art. 49).
La terza ideologia, quella liberaldemocratica, non era
rappresentata all'Assemblea Costituente da alcuno dei grandi
partiti, ma tuttavia presente in personalit di altissimo rilievo
e prestigio culturale, da Einaudi a Calamandrei, e anche da
personaggi storici della classe politica prefascista, quali
Orlando, Nitti, Croce. Inoltre, il bagaglio ideale
liberaldemocratico, che affonda le sue radici nelle rivoluzioni
borghesi della fine del Settecento, si rifletteva in varia misura
nelle altre correnti ideali.
La presenza di queste ispirazioni, posizioni politiche, spinte e
istanze anche assai divergenti tra loro ha appunto indotto a
definire la Costituzione come il frutto di un compromesso; di
compromesso costituzionale parlarono tra l'altro anche numerosi
costituenti, a partire dallo stesso Calamandrei. Nel termine
compromesso si cela in genere un certo disprezzo verso la
Costituzione, in particolare nella menzione di quelle norme che
esprimerebbero delle contraddizioni interne, quale a esempio
l'art. 41, ove viene affermato nel comma 1 il principio della
libert dell'iniziativa economica privata, mentre nei commi 2 e
3 vengono posti dei limiti (non pu svolgersi in contrasto con
l'utilit sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla
libert, alla dignit umana) o degli obiettivi (la legge
determina i programmi e i controlli opportuni perch l'attivit
economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata
a fini sociali).
In realt non si tratta di norme contraddittorie ma, appunto, di
compromesso, nel senso che, una volta decisa una linea di fondo,
sono state poi introdotte eccezioni e deroghe che sono espressione
del patto raggiunto tra forze portatrici di interessi e istanze
diversi e talvolta tra loro antagonisti.
Al di l degli aspetti di compromesso di alcune norme
costituzionali, ci che consente di parlare di Costituzione
espressione non di maggioranza, ma di tutti, di patto in cui si
riconobbero tutte le forze politiche,  l'ispirazione fortemente
garantistica dell'impianto costituzionale, presente non solo nel
pi ampio riconoscimento dei diritti di libert, ma
nell'individuazione di due garanti fondamentali: da un lato il
presidente della repubblica, cui  attribuito il potere di
promulgare le leggi, ma anche di esercitare un potere di veto,
rinviandole alle camere qualora ritenga vi siano profili di
incostituzionalit; dall'altro la Corte Costituzionale, che pu
annullare e, quindi, dichiarare prive di efficacia le leggi
ritenute incostituzionali.
Ove si voglia parlare di compromesso, ci si pu riferire a quelle
norme della Costituzione che assumono un carattere programmatico e
di impulso: le forze di sinistra, come ebbe a rilevare
Calamandrei, erano rimaste sconfitte nei loro obiettivi
rivoluzionari e vennero in un certo senso ricompensate per la
rivoluzione mancata dalle forze di destra e moderate, che
acconsentirono a che nella Costituzione venissero inserite norme
che prefiguravano una rivoluzione promessa.
Rivoluzione promessa che ebbe in realt un'importanza assai
maggiore di quanto gli stessi costituenti allora immaginarono:
dalle norme cosiddette programmatiche deriva una fetta consistente
della giurisprudenza della Corte Costituzionale, che ha scoperto
la concreta efficacia e portata di quelle norme costituzionali che
vennero inizialmente irrise dai giudici della Cassazione, i quali
nel 1956 arrivarono a sostenere che l'art. 21 in tema di libert
di manifestazione del pensiero, era una norma meramente
programmatica. Al riguardo,  quanto mai significativo che la
prima sentenza della Corte Costituzionale, emessa il 5 giugno
1956, abbia dichiarato, richiamandosi proprio all'immediata
efficacia dell'art. 21, l'illegittimit costituzionale dell'art.
113 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che
imponeva l'autorizzazione dell'autorit di pubblica sicurezza per
l'affissione di manifesti e la distribuzione di stampati.
Il valore della Costituzione come patto che vincola tutti, e in
cui dovrebbero riconoscersi le forze politiche, si riflette sul
tema, oggi attualissimo, delle modifiche del testo costituzionale.
C' chi vorrebbe modificare anche profondamente la Costituzione,
in sostanza sostituirla con un'altra. Di fronte a questa
prospettiva, accetto volentieri l'etichetta di conservatore,
perch conservatori sono appunto coloro i quali intendono
conservare la parte migliore e i valori pi profondi del nostro
testo costituzionale.
Il disegno di riscrivere l'intera Costituzione dovrebbe
realizzarsi mediante l'elezione di una nuova Assemblea
Costituente, ma il ricorso allo strumento costituente per
modificare la Costituzione non sta scritto in alcuna legge, non si
sa neppure chi potrebbe chiamare alle urne i cittadini: si
tratterebbe di un vero colpo di stato, che romperebbe la
continuit giuridica e istituzionale del nostro ordinamento
democratico.
Per introdurre le necessarie e opportune modifiche della
Costituzione non v' bisogno di alcuna Assemblea Costituente, 
sufficiente ricorrere al meccanismo di revisione costituzionale
previsto dall'art. 138, eventualmente aggiornato per renderlo
conforme alle garanzie delle minoranze necessarie nel nuovo
sistema elettorale di tipo maggioritario.
Stiamo attenti: chi propugna una vera e propria Assemblea
Costituente, che verrebbe necessariamente a esercitare la pienezza
del potere costituente su qualsiasi parte e norma del testo
costituzionale, vuole in realt riscrivere l'intera Costituzione,
vuole una nuova Costituzione, che metterebbe a repentaglio il
sistema di garanzie e di libert faticosamente conquistato
cinquant'anni or sono sulle macerie della seconda guerra mondiale
e sul crollo del regime fascista.
